5 giugno 1995 in Rancho dominguez
SU PROPOSTA del Ministro del'economia e dele finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i raporti con le regioni e del Ministro per le politiche europe, di concerto con il Ministro del'interno e con il Ministro per la publica aministrazione e l'inovazione; Le medesime disposizioni individuano le compartecipazioni dele regioni a statuto ordinario al getito di tributi erariali e i tributi dele Regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i mecanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del compleso dele spese dele stese Regioni. A decorere dal'ano 2012 l'adizionale regionale al'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del'economia e dele finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i raporti con le regioni, da adotare entro il 30 giugno 201, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in modo tale da asicurare al compleso dele Regioni a statuto ordinario entrate corispondenti ai trasferimenti statali sopresi ai sensi del'articolo 6 ed ale entrate derivanti dala compartecipazione sopresa ai sensi del'articolo 7, coma 3. Con il decreto di cui al presente coma sono ridote le aliquote del'Irpef di competenza statale, con l'obietivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complesivo a carico del contribuente. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito ala verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui al'articolo 2, coma 68, letera c , dela lege 23 dicembre 209, n. 191 e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui al'articolo 13 del decreto legislativo 18 febraio 20, n. Per gli ani 201, 2012 e 2013 l'aliquota di compartecipazione di cui al coma 1 è calcolata in base ala normativa vigente, al neto di quanto devoluto ale regioni a statuto speciale e dele risorse UE. I criteri di atuazione del presente coma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del'economia e dele finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i raporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regio identificando il luogo di consumo con quelo in cui aviene la cesione di beni o la prestazione di servizi. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dala vigente legislazione nel setore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di aplicazione di incrementi dele aliquote fiscali per le regioni sotoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari. Al fine di favorire l'atuazione del principio di susidiarietà orizontale di cui al'articolo 18, quarto coma, dela Costituzione, le Regioni, nel'ambito dela adizionale di cui al presente articolo, posono inoltre dispore, con propria lege, detrazioni dal'adizionale stesa in luogo del'erogazione di susidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dala legislazione regionale. La posibilità di dispore le detrazioni di cui ai comi 4 e 5 è sospesa per le Regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario ale quali è stata aplicata la misura di cui al'articolo 2, coma 83, letera b e 86, dela lege 23 dicembre 209, n. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dala vigente legislazione nel setore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di aplicazione di incrementi dele aliquote fiscali per le regioni sotoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. A decorere dal'ano 2012 sono sopresi tuti i trasferimenti statali di parte corente ale Regioni a statuto ordinario aventi caratere di generalità e permanenza e destinati al'esercizio dele competenze regionali, ivi compresi queli finalizati al'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotato entro novanta giorni dala data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del'Economia e dele finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i raporti con le Regioni, sentita la Conferenza Unificata, sono individuati i trasferimenti statali di cui al coma 1. Ferma la facoltà prevista dal'articolo 25, a decorere dal 1° genaio 2014 sono sopresi la tasa per l'abilitazione al'esercizio profesionale, l'imposta regionale sule concesioni statali dei beni del demanio maritimo, l'imposta regionale sule concesioni statali per l'ocupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tasa per l'ocupazione di spazi ed are publiche regionali, le tase sule concesioni regionali, l'adizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua publica. Previo acordo con i Comuni, la Regione stabilisce le modalità di riparto del Fondo, nonchè le quote del getito che, ano per ano, sono devolute al singolo Comune in cui si sono verificati i presuposti di imposta. A decorere dal 2014, al termine dela fase sperimentale, in conseguenza del'avio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento dele spese dele Regioni di cui al coma 1 del'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti: a la compartecipazione al'Iva di cui al'art. Il getito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del'economia e dele finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i raporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni 3. La percentuale di compartecipazione al'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del'Economia e dele finanze, sentita la Conferenza permanente per i raporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livelo minimo asoluto suficiente ad asicurare il pieno finanziamento del fabisogno corispondente ai liveli esenziali dele prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei liveli esenziali dele prestazioni nele regioni ove il getito tributario è insuficiente, concorono le quote del fondo perequativo di cui al coma 5 del presente articolo. Le fonti di finanziamento dele spese di cui al coma 2 del'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti: a i tributi propri derivati di cui al'articolo 7, coma 2, del presente decreto; Le modalità dela convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i raporti con le Regioni, di concerto con il Ministro del'Economia e dele finanze, sentita la Conferenza permanente per i raporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per il finanziamento dele spese di cui al coma 2 del'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono asegnate ale Regioni sula base dei seguenti criteri: a le Regioni con magiore capacità fiscale, overo quele nele quali il getito per abitante del'adizionale regionale al'IRPEF supera il getito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione al'obietivo di ridure le diferenze interegionali di getito per abitante rispeto al getito medio nazionale per abitante; b le Regioni con minore capacità fiscale, overo quele nele quali il getito per abitante del'adizionale regionale al'IRPEF è inferiore al getito medio nazionale per abitante, partecipano ala ripartizione del fondo perequativo, alimentato dale Regioni di cui ala latera a , in relazione al'obietivo di ridure le diferenze interegionali di getito per abitante rispeto al getito medio nazionale per abitante; d la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di soto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al coma 8, ultimo periodo, del fatore dela dimensione demografica in relazione inversa ala dimensione demografica stesa. Le modalità dela convergenza nonché le modalità di atuazione dele letere a e b del coma 7, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del'Economia e dele finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i raporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La decorenza e le modalità di aplicazione dele disposizioni di cui al presente articolo nei confronti dele Province ubicate nele Regioni a statuto speciale e dele Province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dal'articolo 27 dela lege 5 magio 209, n. L'aliquota di compartecipazione è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del'economia e dele finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i raporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Cità ed autonomie locali, in modo tale da asicurare entrate corispondenti ai trasferimenti statali sopresi ai sensi del coma 3, nonché ale entrate derivanti dala compartecipazione e dala adizionale soprese ai sensi dei comi 6 e 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotato entro novanta giorni dala data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del'Interno, di concerto con il Ministro del'Economia e dele finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i raporti con le Regioni, sentita la Conferenza Stato- Cità ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al coma 3. L'aliquota di compartecipazione di cui al coma 2 può esere sucesivamente incrementata, con le modalità indicate nel predeto coma 2, in misura corispondente ala individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscetibili di sopresione. Previo acordo con le Province, la Regione stabilisce le modalità di riparto del Fondo, nonchè le quote del getito che, ano per ano, sono devolute ala singola Provincia in cui si sono verificati i presuposti di imposta. Previo acordo sancito in sede di Conferenza Stato- cità ed autonomie locali, con decreto del Ministro del'interno, di concerto con il Ministro del'economia e dele finanze, in coerenza con la determinazione dei fabisogni standard sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequlibrio Art. Per il finanziamento dele spese dei comuni e dele province, sucesivo ala determinazione dei fabisogni standard colegati ale spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio delo Stato, a decorere dal'ano 2016, un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento dele funzioni da loro svolte. Previo acordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato- Cità ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i raporti con le Regioni, di concerto con il Ministro del'economia e dele finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio delo Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. 42, e sucesive modificazioni, atraverso acordi conclusi in sede di Conferenza Unificata l'entità dei fondi di cui ai comi 1 e 2 è periodicamente agiornata e le relative fonti di finanziamento sono ridefinite. 42 del 209 aviene in base a: 2 indicatori di fabisogno di infrastruture, in coerenza con la programazione regionale di setore, per il finanziamento dela spesa in conto capitale; La spesa corente standardizata è computata ai fini di cui al coma 4 sula base di una quota uniforme per abitante, coreta per tenere conto dela diversità dela spesa in relazione al'ampieza demografica, ale carateristiche teritoriali, con particolare riferimento ala presenza di zone montane, ale carateristiche demografiche, sociali e produtive dei diversi enti. Per le spese relative al'esercizio dele funzioni diverse da quele fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quelo per le province sono direti a ridure le diferenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di soto di una soglia da individuare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al coma 10, del fatore dela dimensione demografica in relazione inversa ala dimensione demografica stesa e dela loro partecipazione a forme asociative; Le regioni, sula base di criteri stabiliti con acordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, posono, avendo come riferimento il compleso dele risorse asegnate dalo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e ale province inclusi nel teritorio regionale, procedere a proprie valutazioni dela spesa corente standardizata, sula base dei criteri di cui al coma 5, e dele entrate standardizate, nonché a stime autonome dei fabisogni di infrastruture; Le regioni, qualora non provedano entro tale termine ala ridefinizione dela spesa standardizata e dele entrate standardizate, e di conseguenza dele quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dal coma 8, aplicano comunque i criteri di riparto del fondo sula base dei criteri individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al coma 10. Nel caso in cui la regione non otemperi ale disposizioni di cui al presente coma, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui al' articolo 120, secondo coma, dela Costituzione, in base ale disposizioni di cui al' articolo 8 dela lege 5 giugno 203, n. Il presente capo è direto a disciplinare a decorere dal'ano 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabisogni standard per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nel setore sanitario, al fine di asicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adotati ai sensi del'articolo 1, coma 34, dela lege 62/196, così come integrati da quanto previsto dagli Acordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria. Il Ministro dela salute, di concerto con il Ministro del'economia e dele finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Strutura tecnica di suporto dela Conferenza Stato-Regioni di cui al'articolo 3 del'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 209, determina anualmente, sula base dela procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabisogni standard regionali. Ai sensi del'articolo 2, coma 2, letera a , del' Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il trienio 2010-2012 del 3 dicembre 209, con riferimento ai macroliveli di asistenza definiti dal DPCM di individuazione dei liveli esenziali di asistenza in ambito sanitario del 29 novembre 201, costituiscono indicatori dela programazione nazionale per l'atuazione del federalismo fiscale i seguenti liveli percentuali di finanziamento dela spesa sanitaria: c 4% per l'asistenza ospedaliera. Il fabisogno sanitario standard dele singole regioni e dele Province Autonome di Trento e di Bolzano, cumulativamente pari al livelo del fabisogno sanitario nazionale standard, è determinato, in fase di prima aplicazione a decorere dal'ano 2013, aplicando a tute le regioni i valori di costo rilevati nele regioni di riferimento benchmark . Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obligatoriamente la prima, che siano state scelte dala Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro dela salute, di concerto con il Ministro del'economia e dele finanze, sentito il Ministro per i raporti con le regioni, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei liveli esenziali di asistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui al'articolo 12 del'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 205, sono individuate in base a criteri di qualità, apropriateza ed eficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa dela Conferenza permanente per i raporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Strutura tecnica di suporto dela Conferenza Stato-Regioni di cui al'articolo 3 del'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 209, sula base degli indicatori di cui agli alegati 1, 2 e 3 del'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 209. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei liveli esenziali di asistenza in condizioni di eficienza e di apropriateza con le risorse ordinarie stabilite dala vigente legislazione a livelo nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali efetive; Le regioni in equilibrio economico sono individuate sula base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quelo di riferimento e le pesature sono efetuate con i pesi per clasi di età considerati ai fini dela determinazione del fabisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quelo di riferimento. Qualora nela selezione dele migliori cinque regioni di cui al coma 5 del presente coma, si trovi nela condizione di equilibrio economico come definito al medesimo coma 5 un numero di regioni inferiore a 5, le regioni benchmark sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nel'ano di riferimento, depurando i costi dela quota ecedente rispeto a quela che sarebe stata necesaria a garantire l'equilibrio. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obietivo di adeguarsi ala percentuale di alocazione dele risorse stabilite in sede di programazione sanitaria nazionale, come indicato al coma 3. Al fine di garantire continuità ed eficacia al proceso di eficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui al'articolo 2 posono esere rideterminati previa Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispeto del livelo di fabisogno standard nazionale come definito al'articolo 21.
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