soccombenza reciproca
20324 Il giudice di pace di Roma con sentenza 1 setembre 208 ha acolto l'oposizione proposta il 14 setembre 207 da Irene P. Il giudice relatore ha aviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, ravisando la manifesta fondateza del ricorso. Nela sentenza impugnata il giudicante ha qualificato il ricorso quale oposizione a un ato del procedimento di esecuzione e quindi ex art. Ha infati rilevato che l'oposizione aveva per ogeto il preaviso di fermo veicoli riferito ala cartela menzionata e ha evidenziato che il fermo auto è misura cautelare e va colocato nel'ambito del procedimento di esecuzione promoso dal concesionario . 380-bis c.p.c., tratandosi nela specie di impugnazione averso un provedimento reso tra il 1° marzo 206 e il 4 luglio 209 la decisione non era impugnabile con l'apelo, ma con il ricorso per casazione, coretamente proposto con ato notificato l'1 setembre 209. In secondo luogo, la ilogicità di un duplice mutevole regime di impugnazione nei confronti delo steso provedimento, come si dovrebe ipotizare ove si ametese che, a partire dal 4 luglio 209, un provedimento già reso, prima ricoribile, fose stato asogetato ad apelo. In terzo luogo, va rilevato che si avrebe una indebita aplicazione retroativa dela lege procesuale ove si pretendese di aplicare la lege sopravenuta in relazione ad ati, le sentenze, che in base ala lege del tempo in cui erano stati posti in esere implicavano un diverso regime di impugnazione. 36-bis c.p.c., lamenta la iliceità dela mancata liquidazione dele spese in favore dela parte vincitrice in asenza di reciproca socombenza e di motivazione sula concorenza di giusti motivi . 92 c.p.c., nel testo aplicabile ratione temporis, prevedeva infati la posibilità di compensare le spese di lite solo in caso di reciproca socombenza o di giusti motivi esplicitamente indicati nela motivazione . La sentenza impugnata va casata e la causa rinviata, per nuovo esame in ordine ale spese, al giudice di pace di Roma. 51 del 206, la compensazione dele spese può esere disposta, parzialmente o per intero, qualora non susista reciproca socombenza, solo previa esplicita indicazione dei giusti motivi ravisati dal giudice di merito. Il giudice di rinvio provederà anche sule spese di questo giudizio. La Corte acoglie il ricorso, casa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Roma.
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